Riassunti Diritto Civile – Fideiussione e Contratto con obbligazioni del solo proponente: in che rapporto sono?

IMMAGINE FIDEIUSSIONE V.S. CONTRATTO OBBLIGAZ DEL SOLO PROPONENTE

Riassunti Diritto Civile – Fideiussione e Contratto con obbligazioni del solo proponente: in che rapporto sono?

KEY WORDS

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il contratto di fideiussione, per la sua particolarità, SOLO!!! quando sia a titolo gratuito (e quindi non comporti alcun tipo di obbligazione per il creditore destinatario della proposta di fideiussione) è riconducibile allo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art 1333 c.c.). esso infatti è strutturato nel seguente modo: il fideiussiore offre la sua prestazione al creditore mediante l’invio di un’offerta. Il creditore, ricevuta la stessa, se non fa nulla (tranne nei casi in cui, in base al contratto, sia previsto che il creditore debba accettare espressamente; ovvero se il creditore rifiuta l’offerta in un tempo ragionevole o, ancora, se il creditore si riservi un po’ di tempo per decidere se accettare o no) determina la valida conclusione del contratto.

Alcune delle conseguenze della riconducibilità del contratto di fideiussione allo schema del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente sono, ad es, la non applicabilità di alcune norme applicabili ai contratti (es: non si potrà applicare la risoluzione del contratto in quanto, essa, può validamente operare solo nei riguardi dei contratti a prestazioni corrispettive). Nulla osta, invece, all’applicazione della disciplina dell’errore in quanto, è possibile, che il fideiussiore sbagli, per errore, ad individuare il soggetto creditore.

Nel caso in cui il debitore si “accordi” con il fideiussore per partecipare in qualche modo all’esecuzione del contratto di fideiussione, questo sarà sempre e cmq di tipo bilaterale (stipulato quindi tra fideiussore e creditore). Ne consegue che, l’opera eventualmente prestata dal debitore, configurerà una situazione di semplice “MERA PARTECIPAZIONE” del debitore (senza che costui diventi parte del contratto di fideiussione che – lo si ripete – può essere validamente stipulato SOLO!!! tra il fideiussore e il creditore del debitore principale).

È tuttavia possibile che il fideiussore e il debitore si accordino al fine di stipulare un contratto (che sarà riconducibile alla fattispecie del contratto a favore di terzi – ex art 1411 c.c.) in base al quale, appunto, il terzo creditore sarà il beneficiario. Anche in questo caso, cmq, l’obbligazione fideiussoria potrà essere sempre e soltanto stipulata tra fideiussore e creditore.

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